PARTE PRIMA: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI
ART. 1
(Denominazione, sede e durata)
- E’ costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., del Codice civile e delle relative disposizioni di attuazione, l’Ente senza scopo di lucro denominato: “AMICI DI RADIO COOPERATIVA APS”, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica, aconfessionale e a struttura democratica.
- L’associazione ha sede legale nel comune di Padova e la durata della stessa è a tempo indeterminato.
- Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune, di competenza dell’organo di amministrazione, non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di depositare nel Runts la relativa comunicazione e di darne informazione ad altri uffici competenti. Diversamente è richiesta la deliberazione dell’Assemblea straordinaria da approvarsi con le maggioranze qualificate utili a modificare il presente Statuto.
- L’organizzazione, le finalità e le attività dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia, che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’Associazione stessa.
- L’Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni, comitati, gruppi comunque denominati aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad enti con scopi sociali culturali, politici ed umanitari.
ART. 2
(Statuto)
- L’Associazione è disciplinata dal presente statuto. L’assemblea può deliberare uno o più regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3
(Efficacia dello statuto)
- Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.
ART. 4
(Interpretazione dello statuto)
- Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 5
(Finalità)
- L’APS, attraverso l’attività di volontariato dei propri associati svolta in via prevalente, opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- In particolare, l’associazione si propone di perseguire i seguenti scopi:
- tutela della libertà, indipendenza e pluralità dell’informazione;
- sostegno dell’attività di RADIO COOPERATIVA, edita dalla Società cooperativa “Informazione e cultura” a responsabilità limitata, come Radio “comunitaria” che si sostiene con il libero contributo economico della comunità degli ascoltatori, per promuovere, nell’ambito della partecipazione democratica, la promozione della pace, la giustizia e la salvaguardia dell’ambiente e la realizzazione e tutela dei diritti delle persone e dei popoli, a partire dagli oppressi e dai più deboli;
- promozione della ricerca e della divulgazione culturale, storica, politica, ambientale, sociale e letteraria nel mondo giovanile e non;
- perseguire finalità di equità e giustizia sociale, e promozione di iniziative di solidarietà in particolare a favore di persone o categorie sociali svantaggiate, i cui diritti e libertà fondamentali siano o possano essere violati, limitati, o non abbiano avuto un’adeguata tutela, per qualsiasi titolo o ragione;
- promuovere la divulgazione della cultura della pace, il dialogo tra culture e religioni diverse e la tutela dell’ambiente.
ART. 6
(Attività)
- Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali e nell’intento di agire a favore della collettività l’ente intende esercitare, in via principale, le seguenti attività di interesse generale così come elencate e descritte nell’art. 5 c. 1 del d. lgs. 117/2017:
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del d. lgs. 117/2017;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività sopra elencate si potranno concretizzare nello svolgimento delle seguenti iniziative/interventi/azioni:
- Reperimento di fondi e risorse economiche per il finanziamento delle strutture e delle attività di Radio Cooperativa, attraverso l’organizzazione, in proprio o in collaborazione con altre associazioni ed enti, di attività culturali, ludiche e di intrattenimento quali convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, lezioni, feste, cene o giochi.
- Monitoraggio delle attività culturali sul territorio per individuare contenuti, competenze e testimonianze che possano arricchire le trasmissioni delle Radio, da proporre al CDA della Cooperativa, ivi compreso l’apporto diretto dei volontari come conduttori o collaboratori della Radio stessa;
- Iniziative di diffusione tra il pubblico delle attività culturali promosse dalla Radio, attraverso forme di collaborazione fra persone, enti ed associazioni;
- Ampliamento degli orizzonti culturali e didattici dei conduttori della Radio, nonché di educatori, insegnanti ed operatori sociali, organizzando attività di formazione e corsi di aggiornamento teorico/pratici e l’istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
- Promozione di attività editoriali, quali la pubblicazione, anche on line, di un bollettino informativo, la pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
- Promozione di occasioni di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- Stimolazione di un maggiore e soprattutto più qualificato e coordinato impegno degli enti locali e delle strutture pubbliche e private, allo scopo di rendere sempre più efficaci le modalità di comunicazione radiofonica delle iniziative di integrazione sociale;
- Promozione e partecipazione ai progetti di intervento culturale e sociale, anche in convenzione con enti pubblici e privati.
- Le attività di interesse generale sono svolte in favore degli associati, loro familiari o di terzi.
- L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dall’apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
- L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
- Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai soci, simpatizzanti e collaboratori a qualsiasi titolo.
- Gli scopi indicati nel presente articolo potranno essere perseguiti dall’Associazione in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti del terzo settore e soggetti privati aventi finalità simili e che condividono gli scopi e le finalità dell’Associazione.
PARTE SECONDA: GLI ASSOCIATI
ART. 7
(Ammissione)
- Sono associati dell’associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale di cui all’articolo 6.
- Per gli aspiranti associati minori di età la domanda dev’essere presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
- Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo di 7 richiesto dalla Legge (art. 35, comma 1-bis D.Lgs. 117/2017). Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto ne dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ne dovrà essere integrato il numero entro un anno.
- L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale prescelte. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
- In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.
- L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
- L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
- Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
- La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
ART. 8
(Categorie di associati)
- Gli associati si distinguono in:
- Soci Ordinari: quelli che versano la quota associativa annuale;
- Soci Sostenitori: quelli che versano una quota associativa annuale superiore a quella ordinaria;
ART. 9
(Diritti e doveri degli associati)
- Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri.
- Ciascun associato ha il diritto di:
- partecipare e votare all’Assemblea degli associati;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletto negli stessi; gli associati minorenni esercitano l’elettorato attivo per il tramite di coloro che ne hanno responsabilità genitoriale;
- essere informato sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole statutariamente stabilite nell’articolo appositamente dedicato;
- denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;
e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti attuativi dello stesso;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo amministrativo.
- L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, in conformità alle competenze statuarie e secondo quanto disposto dai regolamenti dell’Associazione, se esistenti ed adottati.
ART. 10
(Volontario e attività di volontariato)
- Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- Tra le attività di volontariato è possibile prestare il proprio contributo, anche continuativo, nella conduzione delle trasmissioni e in altre forme di collaborazione con la radio; tale attività potrà svolgersi in applicazione di un eventuale regolamento che preveda le modalità di formazione dei volontari e di collaborazione con la Radio.
- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
- L’attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite ed autorizzate dall’organo di amministrazione dell’Associazione stessa.
- Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.
ART. 11
(Perdita della qualifica di associato)
- La qualità di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.
- L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo.
- L’associato che non provvede alla scadenza al versamento della quota associativa, se prevista, nemmeno successivamente alla messa in mora, viene dichiarato automaticamente decaduto. Resta salva la possibilità di richiedere una nuova ammissione.
- L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto o perda i requisiti richiesti in fase di ammissione, può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dall’Organo di amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato, e dev’essere ratificata dall’assemblea in occasione della successiva convocazione.
- La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all’associato tramite pec o raccomandata con Avviso di ricevimento.
- L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
PARTE TERZA: GLI ORGANI SOCIALI
ART. 12
(Gli organi sociali)
- Sono organi dell’associazione:
- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente e Vice Presidente
- Organo di controllo, da nominare al verificarsi delle condizioni di legge
- Organo di revisione, da nominare al verificarsi delle condizioni di legge
- E’ vietata la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.
- Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.
ART. 13
(L’assemblea )
- L’assemblea è l’organo sovrano ed è composta dagli associati iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.
- Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. La delega può essere inviata al Presidente anche con mail personale o messaggio whatspp da telefono personale associato a SPID o POS.
- Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
- L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona nominata dai convenuti all’assemblea stessa.
- E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, le modalità di riunione (con comunicazione del link per l’eventuale collegamento on line), l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.
- La convocazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o altra modalità telematica tracciabile spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati ed eventualmente anche con avviso affisso nella sede dell’associazione o diffuso tramite Radio Cooperativa.
- L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.
- I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
- È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
- Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, che deve essere trascritto nell’apposito Libro delle adunanze, unitamente alle deliberazioni, da conservarsi presso la sede dell’associazione.
- Le deliberazioni approvate con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell’Associazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 cc qualora possa recarle danno.
- Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti dell’organo di amministrazione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.
- Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all’assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.
- L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell’associazione.
ART.14
(Compiti dell’Assemblea)
- L’assemblea:
- determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva gli eventuali regolamenti attuativi dello statuto e le loro modifiche;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell’associazione che l’organo di amministrazione riterrà di sottoporle;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 15
(Assemblea ordinaria)
- L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
- L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
- E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
- Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
- Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
ART. 16
(Assemblea straordinaria)
- L’assemblea straordinaria modifica lo statuto e delibera l’eventuale trasformazione, fusione e scissione dell’associazione con la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.
ART. 17
(Modalità di votazione dell’assemblea)
- L’assemblea vota normalmente per alzata di mano.
- Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell’assemblea può, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.
- L’assemblea può approvare un regolamento che definisca le modalità di voto e ogni altra procedura necessaria al corretto funzionamento dell’assemblea stessa.
ART. 18
(Organo di amministrazione)
- L’organo di amministrazione governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- L’organo di amministrazione è composto da numero minimo di tre membri e massimo di sette, eletti dall’assemblea tra i propri associati.
- L’organo di amministrazione dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti, tranne il Presidente, che può ricoprire al massimo due mandati consecutivi.
- Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.
- L’organo amministrativo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.
- L’organo amministrativo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta.
- L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, a meno che non sia costituito da soli tre membri, nel qual caso è richiesta la presenza di tutti i componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. In seno all’ organo di amministrazione non sono ammesse deleghe.
- I componenti dell’organo di amministrazione che senza giustificato motivo non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni dello stesso, sono considerati decaduti.
- In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più membri dell’organo di amministrazione o nel caso in cui vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, l’organo di amministrazione provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, l’Assemblea provvede ad eleggere i nuovi componenti dell’organo di amministrazione, che scadranno assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti dell’organo di amministrazione in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea degli associati per nuove elezioni.
- Di ogni seduta dell’organo di amministrazione deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell’apposito libro verbali dell’organo di amministrazione.
- Ai membri dell’Organo di amministrazione si applicano le norme di incompatibilità di cui all'articolo 2382 del codice civile o del conflitto di interessi ex articolo 2475-ter del codice civile.
ART. 19
(Compiti dell’organo di amministrazione)
- L’organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
- In particolare, tra gli altri compiti:
- nomina al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente ed eventualmente il Segretario e il Tesoriere, se non nominati direttamente dall’assemblea;
- amministra l’associazione;
- attua le deliberazioni dell’assemblea;
- delibera il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune;
- predispone il bilancio di esercizio comprensivo di tutti gli allegati ai sensi di legge, e, se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte, indicando i criteri di legge prescelti nella relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa;
- predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio, tra cui la quota annuale di adesione all’associazione, se prevista;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts;
- delibera l’ammissione o il rigetto motivato delle domande degli aspiranti associati;
- pronuncia la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive
- delibera l’esclusione di un associato a norma dell’art. 11, c. 4 del presente Statuto.
- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- Il presidente dell’associazione è il presidente dell’organo di amministrazione ed è nominato dai componenti dell’organo di amministrazione.
ART. 20
(Il Presidente e il Vicepresidente)
- Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
- Il Presidente convoca e presiede l’assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
- Il Presidente coordina i lavori dell’organo di amministrazione e dura in carica quanto lo stesso, tranne che per il numero di mandati. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.
- Prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo organo di amministrazione.
- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 21
(Riunioni dell’organo di amministrazione)
- L’organo di amministrazione si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno tre componenti.
- Le riunioni dell’organo di amministrazione devono essere convocate ordinariamente con avviso inviato almeno tre giorni prima della riunione, anche via fax, whattsapp o posta elettronica e possono svolgersi anche in modalità online; in via straordinaria possono essere convocate d’urgenza anche immediatamente prima del loro svolgimento.
- In caso di presenza di tutti i suoi membri, l’organo di amministrazione si ritiene comunque validamente convocato.
- Le riunioni dell’organo di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.
ART. 22
(Organo di controllo)
- L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017, in applicazione degli artt. 2397 e 2399 c.c.
L’organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principidi corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- L’organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti all’art. 31 del D.Lgs. 117/17, la revisione legale dei conti, nel qual caso tutti i componenti devono essere revisori legali iscritti nell’apposito registro.
ART. 23
(Organo di Revisione legale dei conti)
- Al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 l’assemblea deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, o attribuire la relativa funzione all’organo di controllo di cui all’articolo precedente, se in possesso dei necessari requisiti.
Art. 24
(Libri sociali)
1. L’associazione ha l’obbligo di adottare i seguenti libri sociali, la cui tenuta è in capo all’organo di amministrazione:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione;
d) il registro dei volontari.
2. I libri delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e dell’organo di revisione legale dei conti, sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono, quando nominato al verificarsi delle condizioni di legge, mentre gli altri libri sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione.
3. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, se prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell’ente, salvo diversa ubicazione entro n. 10 giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto all’organo di competenza.
PARTE QUARTA: FINANZE E PATRIMONIO
ART. 25
(Risorse economiche)
- Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- da proventi derivanti da eventuali attività commerciali occasionali e marginali, realizzate esclusivamente nel perseguimento dello scopo associativo;
- Versamenti del 5 per mille in sede di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- L’organo di amministrazione stabilisce l’entità delle quote associative annuali e le modalità di versamento delle stesse.
ART. 26
(I beni)
- I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.
- I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.
ART. 27
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
- L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 28
(Bilancio)
- Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.
- Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 5 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.
ART. 29
(Bilancio sociale)
- E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 30
(Convenzioni)
- Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
- Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.
ART. 31
(Personale retribuito)
- L’associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017 e il cui trattamento economico soggiace al rispetto dei limiti di cui agli artt. 8 e 16 del D.Lgs. n. 117/2017. Del rispetto di tale parametro l’organo di amministrazione dovrà darne conto nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.
- I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati ai sensi di legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.
ART. 32
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)
- Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 33
(Responsabilità dell’associazione)
- Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
ART. 34
(Assicurazione dell’associazione)
- L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.
ART. 35
(Devoluzione del patrimonio)
- In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 36
(Disposizioni finali)
- Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017 e, in quanto compatibili, alle norme del Codice civile e alle relative disposizioni di attuazione.
ART. 37
(Norma transitoria)
- A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
Statuto approvato in applicazione della riforma apportata dal D. Lgs. 117/2017 con l’Assemblea straordinaria tenutasi sabato 24/10/2020 e modificato dall’assemblea straordinaria tenutasi sabato 9 maggio 2026.
Il Presidente Il segretario
Secondo Romeo Cogno Gabriele Donola
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